ANCORA SU CREVIT

Per iscriversi al circuito occorre accettare le condizioni generali, che al punto 9 così riportano:

 

9 – MODALITÀ DI CONCESSIONE DELL’ AFFIDAMENTO COMMERCIALE

Il CONVENZIONATO potrà richiedere al CONVENZIONANTE la concessione di un affidamento commerciale tramite una semplice istruttoria on-line accessibile nella propria area riservata del sito www.crevit.it,. Il CONVENZIONANTE, in base alle informazioni commerciali in proprio possesso che potrà richiedere di integrare tramite apposite richieste al CONVENZIONATO, potrà a propria insindacabile discrezione concedere o meno al CONVENZIONATO la possibilità di effettuare acquisti in CREVIT presso gli altri utenti del circuito prima di aver effettivamente ottenuto l’esito ed il relativo accredito di buoni spesa CREVIT emessi in conseguenza del perfezionamento del presente contratto a fronte di transazioni commerciali avvenute con altri utenti del circuito.

Nel caso in cui l’istruttoria per la richiesta dell’affidamento commerciale avesse esito positivo, IL CONVENZIONATO dovrà corrispondere la relativa commissione al fine di consentire al CONVENZIONANTE di dare immediata disponibilità di BUONI SPESA al CONVENZIONATO. Il CONVENZIONANTE emetterà così una fattura per conto dell’intero Circuito CREVIT dell’importo corrispondente all’ affidamento commerciale concesso che potrà essere corrisposta in compensazione contabile entro il termine della presente convenzione fissato in 24 mesi dalla data di accredito della disponibilità sul proprio conto Crevit con una fattura cumulativa dell’Utente Convenzionato relativa a tutti i buoni spesa che risulteranno in quel momento sul proprio Conto Crevit.

La fatturazione dei Buoni Spesa avverrà in esenzione IVA (secondo il DPR 633/72). IL CONVENZIONANTE accetterà anche le fatture relative a buoni spesa CREVIT cartacei emessi ed esitati da parte del CONVENZIONATO solo se queste saranno accompagnate dai Buoni Spesa CREVIT in originale emessi ed esitati secondo le modalità previste nel presente contratto. A questo proposito, le parti convengono ex art. 1352 c.c. che l’unico e solo documento avente efficacia probatoria ai fini della compensazione conta- bile è costituito dall’Estratto Conto Crevit consultabile nella propria area riservata sul sito web www.crevit.it, mentre ai fini dell’accredito sul proprio conto Crevit verranno presi in considerazione unicamente i Buoni Spesa indicanti segni distintivi Crevit stampati dal CONVENZIONANTE per conto del Circuito ed in corso di validità essendo convenzionalmente esclusa ogni altra prova. Qualora al termine della convenzione l’Utente CONVENZIONATO NON riuscisse a compensare TOTALMENTE l’affidamento commerciale concesso, ovvero fosse in debito nei confronti del Convenzionante avendo speso più Buoni Crevit di quanti emessi, lo stesso dovrà provvedere a corrispondere entro i successivi 12 mesi in denaro eventuali differenze a debito con il CONVENZIONANTE.

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Abbiamo evidenziato  in rosso le frasi con le quali si descrive la concessione del credito (fido) ad un iscritto, e le modalità di restituzione, per avere un chiarimento; infatti la domanda che facciamo è: in caso di mancato rimborso del credito concesso ad un iscritto da parte di quest’ultimo, né in fornitura di merci e servizi, né in denaro, CHI SI ACCOLLA LA PERDITA?  Non è molto chiaro, anche se sembrerebbe che sia l’intero circuito ad accollarsela, vale a dire tutti gli iscritti al circuito.

Gradiremmo che il rappresentante di CREVIT ITALIA chiarisse meglio il significato della frase evidenziata in rosso.

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