Banche del Tempo: funzionano davvero?

Come sappiamo, Le Banche del tempo favoriscono lo scambio di assistenza di ogni tipo tra persone, alla pari. Non esiste, nella Banca del tempo, la figura del Volontario che generosamente si presta per gli altri senza chiedere nulla in cambio; quella è un’altra cosa: sono istituzioni assistenziali rivolte verso i più bisognosi che non hanno capacità di ricambiare l’aiuto che viene loro offerto. Si tratta di lodevolissime iniziative, ma non sono certo una Banca del Tempo. Nella Banca del Tempo vige il senso di pari opportunità e pari diritti/doveri dei soci, mentre il Tempo (le ore) costituiscono lo strumento di scambio in luogo del denaro.

La legislazione italiana non è molto generosa con questo tipo di iniziative, però non è del tutto contraria. Occorre mantenere l’attività della BdT entro determinati limiti che evitino di andare a sbattere nella categoria delle mere attività commerciali, con tutti i vincoli e le leggi da rispettare che questo comporta.

Ricordiamo che le Banche del Tempo sono previste dalla legge 53/2000 all’articolo 27:

“Per favorire lo scambio di servizi e di vicinato, per facilitare l’utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l’estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate “banche del tempo”.
Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche del tempo, possono disporre a loro favore l’utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche del tempo e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini e della comunità locale.
Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche del tempo e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.”

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