IMTHI: LO STATUTO

Gli scopi generali e gli obiettivi di un’associazione costituiscono la sua essenza. E’ importante pertanto dare un’occhiata allo Statuto per comprendere appieno cosa IMTHI si prefigge e come intende operare per raggiungere i suoi scopi sociali. nell’ottica dell’essere “informati per deliberare“, ogni decisione andrà presa sapendo esattamente di cosa stiamo parlando. IMTHI ha lo scopo principale di costruire, tra i suoi iscritti, legami di solidarietà e fiducia reciproca, senza prescindere dal costruire le opportune garanzie, allo scopo di creare una struttura di supporto e sostegno per i suoi membri. IMTHI intende costituire una “rete di protezione” per ogni membro di questa comunità. Associandosi ad IMTHI si entra in una comunità che privilegia innanzitutto i soci, oltre che orientarsi ad eventuali azioni di solidarietà verso il mondo esterno.

Qui sotto è riportato lo Statuto dell’Associazione. esso è ancora in fase di perfezionamento, ma la sostanza è già costruita. In questa fase chi ha voglia di partecipare a questa comunità solidale, ha ancora la possibilità di proporre modifiche. nel momento in cui l’Associazione sarà registrata, ne daremo qui avviso, e chi vorrà aderire dovrà accettare lo Statuto per come sarà stato perfezionato al momento dell’Atto Costitutivo.

Nota: al momento la costituenda associazione IMTHI non possiede beni di nessun tipo, né alcun reddito, e come ovvio, nemmeno alcuna spesa a cui dover far fronte. L’iscrizione in questa fase (o meglio la semplice prenotazione per la partecipazione all’Atto Costitutivo) è completamente gratuita. Si comincerà a far pagare la quota di iscrizione solo nel momento in cui IMTHI si ritroverà titolare di redditi e/o proprietà di beni; oppure si sarà accollate spese inerenti il suo scopo sociale. in questo caso il pagamento della quota comporterà il relativo godimento di tali redditi e/o beni e dei relativi servizi associativi.

 

 

STATUTO DI ASSOCIAZIONE IMTHI (ancora in fase di perfezionamento)

Articolo 1 : Denominazione, sede, durata

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata “IMTHI” .
L’Associazione ha la propria sede legale in Salerno, via Carmine, 92.
L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 : Ambito di operatività

L’Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione della Campania.
L’Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3 : Scopi dell’Associazione

L’Associazione ha lo scopo di mutua assistenza e cooperazione tra i soci, riguardanti tutti i settori e relativamente allo scambio di beni e servizi tra essi. Per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione si propone di porsi come punto di riferimento per lo svolgimento di pratiche burocratiche, assistenza a persone non completamente autosufficienti nello svolgimento dei compiti quotidiani, formazione di gruppi di acquisto per beni di prima necessità e di consumo corrente, consulenza sulla corretta applicazione di norme che interessano la famiglia e la casa, viaggi di piacere o di necessità, accoglienza in altre città in immobili di proprietà dei soci, e tutti quegli atti e azioni volte a dare mutuo appoggio e conforto; promuove l’attività del baratto tra i soci per l’ottimizzazione dell’utilizzo e sfruttamento di quei beni e strumenti che altrimenti resterebbero inutilizzati o verrebbero destinati a discarica, compreso il riciclo di oggetti.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4 : Soci

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.
Chiunque voglia aderire all’Associazione deve:
presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione;
versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
La mancata ammissione deve essere motivata.
I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:
i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell’ Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione o per notorietà e particolari meriti.Tutti i soci hanno diritto a:
partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
candidarsi per ricoprire le cariche associative;
partecipare alle Assemblee con diritto di voto.
Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:
osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 : Perdita dello status di socio

I soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Il socio può recedere in qualunque momento dall’Associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.
Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.
In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:
abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’Associazione;
non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Nel caso sia stato formato il collegio dei Probiviri, l’associato ricorrerà preliminarmente a tale organo.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 6 : Organi sociali

Sono Organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
Il Collegio dei Probiviri nel caso esso venga formato.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 7 : Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
elegge i membri del Consiglio Direttivo;
elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
elegge i membri del Collegio dei Probiviri nel caso essa sia stato formato;
delibera i regolamenti e le loro modifiche;
delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
delibera in ordine all’esclusione dei soci;
delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi.
I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.
I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 8 : Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da n.3 membri, eletti dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limiti di mandati successivi. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l’Assemblea o lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
redigere i bilanci da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
deliberare sulle domande di nuove adesioni;
pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
fissare la quota annuale di adesione all’Associazione;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 : Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione.
In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10 : Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili (i revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri). Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili senza vincoli di mandati successivi. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
L’attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 11 : Collegio dei Probiviri

(Organo eventuale)
Il Collegio dei Probiviri, se viene formato, è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili senza vincoli di mandati successivi.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 12 : Patrimonio dell’ Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
dal fondo di dotazione iniziale indicato nell’atto costitutivo, che ammonta ad Euro 100, dei quali indisponibili Euro 100 ;
da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 13 : Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
quote associative annuali;
contributi degli aderenti e/o di privati;
contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
contributi di organismi internazionali;
reddito derivanti dal patrimonio di cui all’art.12;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, di cui andrà tenuta apposita contabilità separata.
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione.

Articolo 14 : Bilancio d’esercizio

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro il mese di aprile.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 15 : Liquidazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. (inderogabile).
L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 16 : Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

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