CRISI ECONOMICA, LE MONETE COMPLEMENTARI CHE SFIDANO L’AUSTERITA’

da un bell’articolo su “Il Fatto quotidiano” dell’aprile scorso:

In tutta Italia è oggi in rapida diffusione l’Arcipelago Scec che, proprio come il Toreke e l’Epi, non punta solo a contribuire all’economia locale, ma a responsabilizzare l’individuo e rafforzare il senso di comunità. La cooperazione e l’indipendenza dal potere d’acquisto ripartito in euro, lo rendono accessibile alle fasce più svantaggiate della popolazione, contribuendo alla riduzione della povertà e dell’emarginazione sociale.

A Milano promuovono il Lombard, in Sicilia il Turi, a Napoli ilNapo. A Brescia dal 2001 è invece attivo il BexB, un progetto che oggi accomuna 2.700 imprese italiane su 160 diversi settori. Uno strumento che consente di acquistare beni e servizi pagandoli con il proprio prodotto o servizio, senza utilizzare denaro. Sullo stesso principio, in Sardegna, il Sardex vanta una rete di 1500 imprese e 15mln di euro di scambi nel 2013. Entrambi si differenziano dallo Scec, utilizzano infatti un sistema di credito commerciale volto al sostenimento delle PMI. Una moneta senza contanti che non frutta interessi.

fonte

 

VISIOTRADE: COMPRAVENDITA DI UN IMMOBILE IN M.C.

la società Visiotrade ha messo a segno una operazione di compravendita di un immobile, con regolare rogito notarile, a Torino, il mese di luglio di quest’anno. L’utilizzo della moneta complementare anche in ambiti “impegnativi” come una compravendita immobiliare, sancisce quindi il pieno e legittimo utilizzo di questa forma di credito commerciale che, non ci stancheremo mai di dirlo, non pretende di sostituire l’euro, ma lo affianca per aiutare le aziende ad ottenere crediti senza interessi e al di là dei circuiti bancari, sfruttando il loro potenziale di merci e servizi.

La società opera da anni nel campo del credito commerciale in compensazione. Ulteriori dettagli, sul sito VISIOBLOG

 

RICORSO DEL GOVERNO SULLA MONETA COMPLEMENTARE LOMBARDA

Sul sito della Gazzetta Ufficiale è riportato il ricorso del governo italiano per legittimità costituzione avverso l’istituzione della moneta complementare in Lombardia. La data del ricorso è del 30 aprile 2014. Il 2 luglio dello stesso anno infatti era scaduto il termine per la presentazione della disponibilità di aziende per la gestione della moneta lombarda. Il governo, o i burocrati che hanno presentato il ricorso, forse credono che il “lombard” sia una moneta alternativa all’euro; non hanno capito che si tratta di una moneta figurativa che si affianca all’euro, e gestisce un circuito di Credito Commerciale in Compensazione tra le aziende lombarde. Purtroppo è accaduto anche questo. mentre in Svizzera un circuito del genere, il WIR,  è in vigore da 80 anni (!), in Italia si grida alla incostituzionalità. Tra le tante differenze tra la Svizzera e l’Italia, va quindi compresa anche una diversa capacità della burocrazia di capire i fenomeni nuovi (mica tanto!) e saperli affrontare con razionalità.

Peccato. Il processo di realizzazione di questo circuito subirà dei ritardi, ma certamente non verrà fermato.

Dal sito della Gazzetta ufficiale:

Promozione della costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di moneta complementare – Ricorso del Governo – Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di moneta. – Legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11, art. 4, comma 1

ANCORA SU CREVIT

Per iscriversi al circuito occorre accettare le condizioni generali, che al punto 9 così riportano:

 

9 – MODALITÀ DI CONCESSIONE DELL’ AFFIDAMENTO COMMERCIALE

Il CONVENZIONATO potrà richiedere al CONVENZIONANTE la concessione di un affidamento commerciale tramite una semplice istruttoria on-line accessibile nella propria area riservata del sito www.crevit.it,. Il CONVENZIONANTE, in base alle informazioni commerciali in proprio possesso che potrà richiedere di integrare tramite apposite richieste al CONVENZIONATO, potrà a propria insindacabile discrezione concedere o meno al CONVENZIONATO la possibilità di effettuare acquisti in CREVIT presso gli altri utenti del circuito prima di aver effettivamente ottenuto l’esito ed il relativo accredito di buoni spesa CREVIT emessi in conseguenza del perfezionamento del presente contratto a fronte di transazioni commerciali avvenute con altri utenti del circuito.

Nel caso in cui l’istruttoria per la richiesta dell’affidamento commerciale avesse esito positivo, IL CONVENZIONATO dovrà corrispondere la relativa commissione al fine di consentire al CONVENZIONANTE di dare immediata disponibilità di BUONI SPESA al CONVENZIONATO. Il CONVENZIONANTE emetterà così una fattura per conto dell’intero Circuito CREVIT dell’importo corrispondente all’ affidamento commerciale concesso che potrà essere corrisposta in compensazione contabile entro il termine della presente convenzione fissato in 24 mesi dalla data di accredito della disponibilità sul proprio conto Crevit con una fattura cumulativa dell’Utente Convenzionato relativa a tutti i buoni spesa che risulteranno in quel momento sul proprio Conto Crevit.

La fatturazione dei Buoni Spesa avverrà in esenzione IVA (secondo il DPR 633/72). IL CONVENZIONANTE accetterà anche le fatture relative a buoni spesa CREVIT cartacei emessi ed esitati da parte del CONVENZIONATO solo se queste saranno accompagnate dai Buoni Spesa CREVIT in originale emessi ed esitati secondo le modalità previste nel presente contratto. A questo proposito, le parti convengono ex art. 1352 c.c. che l’unico e solo documento avente efficacia probatoria ai fini della compensazione conta- bile è costituito dall’Estratto Conto Crevit consultabile nella propria area riservata sul sito web www.crevit.it, mentre ai fini dell’accredito sul proprio conto Crevit verranno presi in considerazione unicamente i Buoni Spesa indicanti segni distintivi Crevit stampati dal CONVENZIONANTE per conto del Circuito ed in corso di validità essendo convenzionalmente esclusa ogni altra prova. Qualora al termine della convenzione l’Utente CONVENZIONATO NON riuscisse a compensare TOTALMENTE l’affidamento commerciale concesso, ovvero fosse in debito nei confronti del Convenzionante avendo speso più Buoni Crevit di quanti emessi, lo stesso dovrà provvedere a corrispondere entro i successivi 12 mesi in denaro eventuali differenze a debito con il CONVENZIONANTE.

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Abbiamo evidenziato  in rosso le frasi con le quali si descrive la concessione del credito (fido) ad un iscritto, e le modalità di restituzione, per avere un chiarimento; infatti la domanda che facciamo è: in caso di mancato rimborso del credito concesso ad un iscritto da parte di quest’ultimo, né in fornitura di merci e servizi, né in denaro, CHI SI ACCOLLA LA PERDITA?  Non è molto chiaro, anche se sembrerebbe che sia l’intero circuito ad accollarsela, vale a dire tutti gli iscritti al circuito.

Gradiremmo che il rappresentante di CREVIT ITALIA chiarisse meglio il significato della frase evidenziata in rosso.